Analisi geopolitica del canale marittimo commerciale Dardanelli-Egeo.

Citation:

Mazis I. Analisi geopolitica del canale marittimo commerciale Dardanelli-Egeo. DADAT (Dipartimento per l’Analisi delle Dinamiche Ambientali e Territoriali) Working Papers, Napoli: Università degli Studi di Napoli-Federico II. 2002.

Abstract:

Le pretese continuarono con il successivo Premier turco Yilmaz, che estese la linea di provocazione mettendo in discussione ora lo stesso Trattato di pace di Losanna del 1923, trattato che costituisce il punto di riferimento giuridico obbligato dello status delle frontiere nel Mediterraneo orientale e dintorni. Circa ottanta anni dopo la firma e l’entrata in vigore di quel trattato di pace, il signor Yilmaz asserisce che ci sono “aree grigie” riguardo alla sovranità greca sugli isolotti e scogli dell’Egeo, che egli tuttavia rifiuta persistentemente di definire. Il governo turco ha costantemente respinto le richieste della Comunità internazionale di abbandonare le sue infondate pretese o di portarle davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per una risoluzione pacifica. Ora la Turchia, contravvenendo a tutte le norme della legge e della logica, solleva pretese riguardo all’isola greca di Gaudos, il cui status giuridico era già stabilito fin dal 1913, dieci anni prima cioè del trattato di Losanna. In base all’articolo 4 del trattato di pace di Londra del 1913 la Turchia aveva già rinunciato a tutti i diritti di sovranità su Creta e Gaudos. In seguito il trattato di pace di Losanna del 1923 stabilì in modo più specifico le frontiere turche nell’area del Mediterraneo orientale, dal Mar Nero fino alla Persia. Dal momento che vi è compreso il Mare Egeo, il trattato di Losanna stabilisce specificamente che la sovranità turca è mantenuta solo su quelle isole che si trovano entro 3 miglia dalla costa turca, nonché sulle isole di Imbro, Tenedo e Rabbit. Questo regime giuridico nel Mediterraneo orientale è stato rispettato per quasi ottanta anni. Gli improvvisi tentativi turchi rivolti a rigettare, in maniera unilaterale, la validità di tale regime costituiscono una reale e incombente minaccia per la pace e la stabilità dell’intera regione.